Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 130 Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) sono quelle connesse con il normale svolgimento dell'attività statale. Tra dette spese sono comprese, in apposita categoria, quelle per l'ammortamento di beni mobili ed immobili patrimoniali, costituiti con assegnazioni di spese in conto capitale, in uso alle diverse amministrazioni statali. Le quote di ammortamento vengono annualmente determinate, per i beni mobili, sulla base della media delle spese degli ultimi esercizi; per quelli immobili in misura percentuale del valore dei beni stessi. Il numero degli esercizi da considerare ai fini della media e la percentuale da applicare sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro. Le spese in conto capitale (o di investimento) sono quelle riferibili ad investimenti diretti e indiretti, nonché‚ ad operazioni per concessioni di crediti. Per le spese correnti e quelle in conto capitale sono distinte, con apposita indicazione, le spese fisse, ossia quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenze determinate.

Art. 131 In apposita sezione e in apposita categoria di ciascuno dei due titoli vengono inscritte le spese non attribuibili in modo specifico ad altre sezioni e categorie.

Art. 132 Le categorie delle entrate sono suddivise in rubriche secondo gli organi ai quali è affidato l'accertamento delle entrate stesse. Le categorie delle spese sono raggruppate in rubriche secondo l'organo che amministra le spese stesse od ai cui servizi esse si riferiscono.

Art. 133 Le entrate e le spese sono inscritte in bilancio in capitoli distinti secondo il rispettivo oggetto. Le spese, inoltre, sono inscritte in capitoli distinti a seconda che siano fisse o variabili, ovvero obbligatorie e d'ordine.

Art. 134 Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integra- le, senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura. Parimenti le spese debbono essere inscritte in bilancio per intero, senza apportarvi riduzioni per effetto di qualsiasi entrata.

Art. 135 Non possono i ministri valersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei rispettivi servizi. Le somme che per qualunque straordinario od eccezionale motivo fossero riscosse da un ministero, debbono essere immediatamente versate nelle tesorerie con applicazione al capitolo di entrata cui avessero relazione o colla istituzione di un capitolo nuovo.

Art. 136 Le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'art. 42 della legge, possono essere disposte esclusivamente per provvedere a spese per le quali concorrano le seguenti condizioni:

a) che non poteva prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all'atto del- la presentazione o della discussione dei bilanci;

b) che abbiano carattere di assoluta necessita e non possano prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio;

c) che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri. La prelevazione deve essere deliberata dal Consiglio dei ministri, anche se non superiore al limite di L. 12.000.000 di cui al 2° comma del citato articolo, quando il limite stesso risulti nel complesso superato tenendo conto di precedenti prelevazioni disposte a favore del medesimo capitolo. Sezione II Formazione del bilancio di previsione.

Art. 137 Il Ministro delle finanze (ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) forma il progetto del bilancio di previsione. A tale uopo gli altri ministri gli trasmettono entro il 31 ottobre gli elementi necessari (ai sensi dell'art. 1, l. 1° marzo 1964 n. 62, attualmente l'anno finanziariocomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno). Il Ministro delle finanze (ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) prepara inoltre le note di variazione, che si renda eventualmente necessario di presentare di concerto con il Ministero per il bilancio e la programmazione economica al Parlamento prima dell'approvazione del bilancio.

Art. 138 Lo stato di previsione dell'entrata ed i singoli stati di previsione della spesa comprendono:

1) un prospetto per i capitoli contenente per ciascuno di essi, oltre il numero, la denominazione, la somma proposta, a confronto con quella risultante dal precedente bilancio approvato, escluse le successive variazioni, con le spiegazioni per le differenze;

2) gli allegati eventualmente necessari per illustrare le proposte. Lo stato di previsione dell'entrata è chiuso:

a) con un riassunto nel quale sono indicati il totale di ciascun titolo con le ri sultanze delle singole categorie;

b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze di ciascun titolo e delle accensioni di prestiti, con l'indicazione del totale parziale delle entrate tributarie ed extratributarie e del totale complessivo dell'entrata. Ogni stato di previsione della spesa è chiuso:

a) con un riassunto delle relative risultanze classificate per titoli, con le rispettive sezioni, categorie e rubriche; per sezioni, con riferimento ai titoli; per categorie, con riferimento alle sezioni; per rubriche;

b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze per ciascun ti tolo e per rimborso di prestiti, ed il totale complessivo della spesa. Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare nella quale sono svolti i motivi generali delle proposte in esso contenute.

Art. 139 Con gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono presentati al Parlamento, ed approvati nei casi previsti dalla legge, i bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome. Tali bilanci sono allegati agli stati di previsione dei Ministeri che hanno sulle dette amministrazioni ed aziende poteri di direzione o di controllo. I conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è stabilita per legge sono annessi agli stati di previsione dei Ministeri i quali svolgono in via primaria sugli enti stessi poteri di vigilanza e di controllo. Al bilancio di previsione sono pure allegati i conti dei residui passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, suddivisi per Ministeri e con distinta indicazione dei residui delle spese in conto capitale, mantenuti in bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 36 della legge.

Art. 140 Nello stato di previsione dell'entrata sono iscritti in apposita categoria del titolo riguardante le entrate extratributarie, speciali capitoli per le somme dovute dai corpi morali e dai privati a titolo di rimborso o di concorso a spese sostenute dallo Stato.

Art. 141 Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni <> e << spese casuali >>. Al capitolo << spese di rappresentanza >>sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Il capitolo per << spese casuali >> è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali. E' vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. E' vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo <> per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita.

Art. 142 Tutte le spese si inscrivono in bilancio per la somma che si ritiene necessaria alle occorrenze dell'esercizio. Ogni spesa da eseguirsi ripartitamente in più anni, è inscritta in apposito capitolo, per la parte facente carico all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio. Questo capitolo si ripete nei bilanci successivi per la parte che ad essi fa carico fino ad estinzione della somma totale autorizzata.

Art. 143 Il quadro generale riassuntivo di cui agli articoli 34 e 35 della legge, consiste in un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicati

a) per le entrate: gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate tributarie ed extratributarie, il totale dei titoli l'importo delle accensioni di prestiti ed il totale complessivo;

b) per le spese: gli importi di ciascun titolo, con l'indicazione delle risultanze dei singoli stati di previsione, il loro totale, l'importo delle operazioni per rimborso di prestiti ed il totale complessivo. Gli importi dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere oggetto di ulteriori distinzioni. Il quadro generale riassuntivo deve anche indicare il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti, e quello tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di qualsiasi natura, comprese le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti. Al quadro generale riassuntivo sono uniti due prospetti nei quali le spese correnti ed in conto capitale comprese nei singoli stati di previsione sono raggruppate rispettivamente Per sezioni e per categorie. Il quadro generale riassuntivo è illustrato da apposita nota preliminare.

Art. 144 Le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa sono ripartite in articoli, da ciascun ministro, d'intesa con quello per il tesoro nei modi di cui all'art. 38bis della legge. Analogamente verri provveduto alla ripartizione in articoli delle nuove o maggiori somme che si stanziano nel corso dell'esercizio, nonché‚ alla distribuzione fra i vari articoli delle riduzioni disposte, durante l'esercizio medesimo, agli stanziamenti di bilancio ed agli eventuali trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo. Con decreti da emanarsi dai ministri competenti, di concerto con quello per il tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti viene provveduto, quando occorra, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esiste nel bilancio di competenza in corso il capitolo corrispondente. Capo III Del rendiconto generale.

Art. 145 La prima parte del rendiconto generale dimostra i risultati della gestione del bilancio, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la classificazione degli stati di previsione. Per la competenza sono indicate le entrate dell'anno accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese dell'anno accertate, pagate e rimaste da pagare. Le somme accertate sono messe a confronto con quelle previste per rilevarne le eventuali differenze in più o in meno. Sono indicati distintamente, ai corrispondenti capitoli, i risultati della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori e cioè:

a) le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare al principio dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce;

b) le somme riscosse e pagate in conto di detti residui durante l'esercizio stesso;

c) le variazioni apportate ai medesimi sia per legge, sia per più esatto accertamento e altre cause;

d) i residui rimasti da riscuotere e da pagare alla chiusura del medesimo esercizio. Sono infine dimostrati per i singoli capitoli i risultati di cassa e cioè:

e) gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'anno complessivamente per competenza e per residui;

f) le somme riscosse dagli agenti e rimaste da versare al tesoro alla chiusura dell'esercizio.

Art. 146 La seconda parte del rendiconto generale comprende la dimostrazione della consistenza del patrimonio dello Stato al principio dell'esercizio, delle varia zioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso distintamente:

a) per le attività e passività finanziarie proprie del conto del tesoro;

b) per i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le altre attività disponibili;

 

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